Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di
attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il
biossido di zolfo nelle aree urbane: considerando la media
delle medie orarie rilevate nell'arco di 24 ore il livello
di attenzione è fissato in 125 µg/mc, mentre
il livello di allarme è posto a 250 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in
parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite orario 350 µg/mc (da
raggiungere entro il 2005), come limite giornaliero 125 µg/mc
(anche questo da raggiungere entro il 2005) e come limite
annuale per la protezione della vegetazione 20 µg/mc.
La soglia di allarme è di 500 µg/mc.
Dal 30 settembre 2010 entra in vigore il Decreto
Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 che va anche
ad abrogare le norme relative precedenti in ottemperanza della
Direttiva Europea 2008/50/CE.
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido
di zolfo, come TLV-TWA, è di 2 ppm, pari a 5,2 mg/mc;
come TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 13 mg/mc (limiti indicati
dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial
Hygienists).