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Normativa sugli Ossidi di Azoto
Il
DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa il valore limite per il
biossido di azoto:
il 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora
rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari
a 200 µg/mc.
Il DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido
di azoto:
il 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l'anno ha il valore guida di 50 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l'anno ha il valore guida di 135 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione
ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di
azoto nelle aree urbane: considerando la media oraria (media
delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione
è fissato in 200 µg/mc, mentre il livello di allarme
è posto a 400 µg/mc.
Il
Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte
le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive
Europee, pone come valore limite orario 200 µg/mc (da
raggiungere entro il 2010), come limite annuale 40 µg/mc
(anche questo da raggiungere entro il 2010) e come limite annuale
per la protezione della vegetazione 30 µg/mc. La soglia
di allarme è di 400 µg/mc.
Dal 30 settembre 2010 entra in vigore il Decreto
Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 che va anche
ad abrogare le norme relative precedenti in ottemperanza della
Direttiva Europea 2008/50/CE.
Il
limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido di
azoto, come TLV-TWA, è di 3 ppm, pari a 5,6 mg/mc; come
TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 9,4 mg/mc (limiti indicati
dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial
Hygienists).
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ossido
di azoto (ossido nitrico), come TLV-TWA, è di 25 ppm,
pari a 31 mg/mc (indicato dall’ACGIH).
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