Normativa sull'Amianto
Dato che la normativa inerente l’asbesto è estremamente
articolata e complessa, in questa sede ritengo opportuno citare
solo le norme più importanti.
La
Legge n. 257 del 1992 mette al bando tutti i prodotti contenenti
amianto, vietando l’estrazione, l’importazione,
la commercializzazione e la produzione dell’asbesto e
di tutti i prodotti che lo contengono, secondo un programma
di dismissione il cui termine ultimo è fissato al 28
aprile 1994 (norme successive hanno introdotto una deroga a
tale divieto limitatamente ad alcune applicazioni particolari).
Questa legge regolamenta il processo di dismissione, definendo
i criteri per il finanziamento delle imprese interessate alla
riconversione produttiva e per i benefici previdenziali a favore
dei lavoratori occupati nella produzione dell’amianto.
La Legge 271/93 estende tali benefici a tutti i lavoratori professionalmente
esposti ad amianto.
La legge 257/92 rimanda alla successiva emanazione di una lunga
serie di dispositivi di attuazione rappresentati da: norme nazionali
di coordinamento o di indirizzo; disciplinari tecnici predisposti
dalla "Commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari
connessi
all'impiego dell'amianto"; norme regionali conformi al
DPR del 8 agosto 1994, sottoforma di piani operativi per l’attuazione
concreta degli interventi conoscitivi e di controllo.
La
principale legge di riferimento per la tutela dei lavoratori
è il Decreto Legislativo n.257 del 2006 che va a sostituire
il Dgls 277 del 1991, capo terzo.
Per
la tutela dell’ambiente si fa riferimento al Decreto Legislativo
n.114 del 17 marzo 1995 che previene l’inquinamento ambientale
da amianto regolamentando le emissioni in atmosfera e gli scarichi
negli effluenti liquidi.
In
attuazione di quanto previsto dalla L. 257/92 sono stati emanati
vari disciplinari tecnici che riguardano la valutazione del
rischio e la bonifica di edifici (DM 6 settembre 1994), rotabili
ferroviari (DM 26 ottobre 1995), siti estrattivi, siti dismessi,
tubazioni e serbatoi in amianto-cemento (DM 14 maggio 1996).
La prima di tali norme, il DM 6 settembre 1994, contiene i principi
per la valutazione del rischio, la sicurezza durante gli interventi
di bonifica, le metodologie per le indagini di laboratorio,
cui fanno riferimento anche i decreti successivi.
Il
limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’asbesto,
come TLV-TWA, è di 10 fibre per litro, a prescindere
dalla particolare tipologia del minerale (limiti indicati dall’ACGIH,
American Conference of Governmental Industrial Hygienists).