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Normativa sugli Ossidi di Azoto


Il DPR n. 203 del 24 maggio 1988 fissa il valore limite per il biossido di azoto:
il 98° percentile delle concentrazioni medie di un’ora rilevate nell’arco di un anno ha il valore limite pari a 200 µg/mc.

Il DPR n. 203 prevede anche dei valori guida per il biossido di azoto:
il 50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno ha il valore guida di 50 µg/mc;
il 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno ha il valore guida di 135 µg/mc.

Il Decreto Ministeriale 25/11/94 fissa inoltre il livello di attenzione ed il livello di allarme per quanto riguarda il biossido di azoto nelle aree urbane: considerando la media oraria (media delle misure effettuate nell'arco di 1 ora) il livello di attenzione è fissato in 200 µg/mc, mentre il livello di allarme è posto a 400 µg/mc.
Il Decreto Ministeriale n.60 del 02-04-2002 va ad abrogare in parte le leggi precedenti. Emanato per ottemperare alle Direttive Europee, pone come valore limite orario 200 µg/mc (da raggiungere entro il 2010), come limite annuale 40 µg/mc (anche questo da raggiungere entro il 2010) e come limite annuale per la protezione della vegetazione 30 µg/mc. La soglia di allarme è di 400 µg/mc.


Dal 30 settembre 2010 entra in vigore il Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 che va anche ad abrogare le norme relative precedenti in ottemperanza della Direttiva Europea 2008/50/CE.


Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti al biossido di azoto, come TLV-TWA, è di 3 ppm, pari a 5,6 mg/mc; come TLV-STEL è di 5 ppm, pari a 9,4 mg/mc (limiti indicati dall’ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
Il limite di sicurezza per i lavoratori esposti all’ossido di azoto (ossido nitrico), come TLV-TWA, è di 25 ppm, pari a 31 mg/mc (indicato dall’ACGIH).

   
caratteristiche
sorgenti
diffusione
effetti sull'uomo
effetti sull'ambiente
 
 
 

DPR 203 24-05-1988

DM 25-11-1994

DM 02-04-2002