D.M. 25 novembre 1994

Pubblicato nella G.U. 13 dicembre 1994, n. 290, S.O.

Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994 (2).

(2) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

[vista la legge n. 349 del 1986, art. 2, comma 14, circa la competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità in merito alla determinazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli inquinanti;

visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 30 del 28 marzo 1988 in merito agli standard di qualità dell'aria e il decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 in merito ai valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in ambiente esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;

visto il proprio decreto del 20 maggio 1991 in merito allo sviluppo dei sistemi di conoscenza dello stato e della dinamica dell'inquinamento atmosferico;

visto il proprio decreto del 6 maggio 1992 recante disposizioni in merito alla istituzione del Sistema nazionale di controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico, articolato ai livelli nazionale, regionale e locale;

visto il proprio decreto del 15 aprile 1994 recante disposizioni in merito alla necessità di sviluppare sistemi di rilevamento di inquinanti non oggetto di precedente normativa ma ritenuti importanti ai fini dell'impatto sanitario e ambientale;

visto il parere della Commissione tecnico-scientifica per i sistemi di rilevamento dei dati della qualità dell'aria ex art. 6 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 "Criteri per la raccolta dei dati" e le proposte avanzate dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto superiore di sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro in merito ai sistemi di misura e valutazione di benzene, idrocarburi policiclici aromatici, e frazione respirabile delle particelle sospese;

considerata la opportunità di adeguare i sistemi e le procedure di rilevamento dei dati di qualità dell'aria all'orientamento consolidato in ambito comunitario;

considerata la opportunità di aggiornare i valori di attenzione e di allarme di anidride solforosa e delle particelle sospese totali, e di apportare alcune modifiche al testo del decreto ministeriale del 15 aprile 1994;

considerata la necessità di dare attuazione ai decreti citati e di avviare la realizzazione di campagne a carattere conoscitivo e sperimentale al fine di avere un quadro dei livelli di inquinamento riscontrabili nelle aree urbane italiane, sia su base annua che su base giornaliera, mediante misure confrontabili per metodologia di misura;

considerata la necessità di acquisire il maggior numero di dati sulle concentrazioni della frazione respirabile delle particelle sospese (PM10), del benzene e degli idrocarburi policiclici aromatici al fine di conoscere le caratteristiche delle distribuzioni spaziali e temporali di tali sostanze nonché le caratteristiche dei fenomeni di rilascio e di diffusione, soprattutto nelle aree urbane, con l'obiettivo di definire le strategie di prevenzione per questi tipi di inquinamento;

considerata la necessità di definire i metodi di riferimento ed i criteri di equivalenza omogenei sul territorio nazionale;

considerata la opportunità di avviare le campagne di misura per gli inquinanti non oggetto di precedente normativa nelle aree a maggior rischio di inquinamento anche al fine di verificare la applicabilità sul campo dei metodi;

decreta:] (3)

(3) Premessa abrogata dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

1. Misura delle concentrazioni di ossidi di zolfo e di particelle.

 

[La tabella 1 dell'allegato I del decreto ministeriale del 15 aprile 1994 è modificata come nell'allegato I del presente decreto.] (4)

(4) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

2. Misura delle concentrazioni di inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994.

 

[Conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale del 20.5.1991 sui criteri per la raccolta dei dati di qualità dell'aria e dal decreto ministeriale del 15 aprile 1994, le autorità competenti delle aree urbane a maggior rischio di inquinamento da benzene, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e frazione respirabile delle particelle sospese (PM10), devono predisporre sistemi permanenti di monitoraggio delle concentrazioni di tali sostanze entro e non oltre il 30 settembre 1995, con priorità nelle città indicate nell'allegato III.] (5)

(5) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

3. Misura delle concentrazioni della frazione delle particelle sospese PM10.

 

[1. Ai fini della individuazione delle sorgenti emissive e della valutazione della esposizione, la misura della concentrazione del materiale particolato sospeso PM10 è data dal valore della massa di particelle sospese in atmosfera con diametro aerodinamico inferiore a 10 micron (10-6 m) per metro cubo di aria, rilevata nell'intervallo di 24 ore.

2. Ai fini della valutazione del valore medio annuale delle concentrazioni di PM10, le misure devono essere effettuate, in modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese.

3. Il metodo di misura del PM10 è il metodo gravimetrico; le caratteristiche del metodo di campionamento e misura sono indicate nell'allegato V.

4. I metodi di campionamento e misura utilizzati nelle reti di monitoraggio, sia automatici che manuali, devono essere dotati di certificazione di equivalenza.

5. In fase di prima applicazione, possono essere utilizzati metodi di campionamento e misura dotati di una certificazione o di una verifica delle caratteristiche da parte di un ente qualificato, anche straniero.

L'apparecchiatura di campionamento del PM10 deve essere certificata come insieme aggregato dei suoi componenti.

6. In fase di prima applicazione, le misurazioni sistematiche di PM10 devono essere effettuate almeno in una stazione per ciascun gruppo di tipo A, B e C.

Nelle stazioni di tipo A devono essere effettuate le misure delle grandezze meteorologiche. Devono essere raccolte inoltre informazioni sullo spesso dello strato di rimescolamento e sulla stabilità atmosferica relativamente all'area urbana interessata.] (6)

(6) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

4. Obiettivo di qualità dell'aria per la frazione delle particelle sospese PM10.

 

[1. Gli obiettivi di qualità su base annuale delle concentrazioni di PM10 sono fissati con riferimento al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1999, come indicato nell'allegato IV.

2. Il valore annuale, ai fini del confronto con l'obiettivo di qualità, è dato dalla media mobile dei valori giornalieri registrati.] (7)

(7) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

5. Misura delle concentrazioni di benzene in atmosfera.

 

[1. Ai fini della individuazione delle sorgenti emissive e della valutazione della esposizione la misura del contenuto di benzene in atmosfera è data dal valore della concentrazione media almeno su base oraria. Il valore giornaliero è dato dalla media dei valori orari.

2. Ai fini della valutazione del valore medio annuale delle concentrazioni di benzene, le misure devono essere effettuate, in modo discontinuo, per almeno 15 giorni ogni mese.

3. Il metodo di riferimento per la misura del benzene è il metodo basato sulla gascromatografia selettiva, con le caratteristiche indicate all'allegato VI.

4. I metodi di campionamento e misura utilizzati nelle reti di monitoraggio, sia automatici che manuali, devono essere dotati di certificazione di equivalenza.

5. In fase di prima applicazione, possono essere utilizzati metodi di campionamenti e misura dotati di una certificazione o di una verifica delle caratteristiche da parte di un ente qualificato, anche straniero.

6. In fase di prima applicazione, le misurazioni sistematiche di benzene devono essere effettuate almeno in una stazione per ciascun gruppo di tipo A, B e C.

Nelle stazioni di tipo A devono essere effettuate le misure delle grandezze meteorologiche. Devono essere raccolte inoltre informazioni sullo spessore dello strato di rimescolamento e sulla stabilità atmosferica relativamente all'area urbana interessata.] (8)

(8) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

6. Obiettivi di qualità dell'aria per il benzene.

 

[1. Gli obiettivi di qualità dell'aria su base annuale delle concentrazioni di benzene sono fissati con riferimento al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1999 come nell'allegato IV.

2. Il valore annuale, ai fini del confronto con gli obiettivi di qualità, è dato dalla media mobile dei valori giornalieri registrati.] (9)

(9) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

7. Misura delle concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici in atmosfera.

 

[1. Ai fini della individuazione delle sorgenti emissive e della valutazione della esposizione, la misura del contenuto degli IPA in atmosfera è data dal valore della concentrazione misurata sulla base di 24 ore.

2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo, secondo quanto riportato nell'allegato VII (10).

3. Il metodo di riferimento per la misura degli IPA è il metodo sulla gascromatografia con colonna capillare e rivelatore a ionizzazione di fiamma, con le caratteristiche indicate all'allegato VII.

4. I metodi di campionamento e misura utilizzati nelle reti di monitoraggio, sia automatici che manuali, devono essere dotati di certificazione di equivalenza.

5. In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 30 settembre 1995, possono essere utilizzati metodi di campionamento e misura dotati di una certificazione o di una verifica delle caratteristiche da parte di un ente qualificato, anche straniero.

6. In fase di prima applicazione, le misurazioni sistematiche degli IPA devono essere effettuate in una stazione per ciascun gruppo di tipo A, B e C.

Nelle stazioni di tipo A devono essere effettuate le misure delle grandezze meteorologiche. Devono essere raccolte inoltre informazioni sullo spessore dello strato di rimescolamento e sulla stabilità atmosferica relativamente all'area urbana interessata.] (11)

(10) Comma già sostituito dall'art. 5 del D.M. 23 ottobre 1998 e, successivamente, così sostituito dall'art. 5 del D.M. 21 aprile 1999, n. 163.

 

(11) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

8. Obiettivi di qualità dell'aria per gli IPA.

 

[1. Gli obiettivi di qualità dell'aria su base annua delle concentrazioni di IPA fanno riferimento alle concentrazioni di benzo(a)pirene e sono fissati con riferimento al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1999 come indicato nell'allegato IV.

2. Il valore annuale, ai fini del confronto con gli obiettivi di qualità, è dato dalla media mobile dei valori giornalieri registrati.] (12)

(12) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

9. Campagne di misura.

 

[Ai fini della migliore conoscenza della distribuzione spaziale degli inquinanti e dei processi di diffusione possono essere eseguite campagne di misura ad hoc con metodi e tipi di strumenti da quelli indicati nel presente decreto. Tali campagne tuttavia sono complementari e integrative dei sistemi di misura indicati.] (13)

(13) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

10. Garanzia di qualità dei dati.

 

[Gli organi tecnici e i laboratori regionali e provinciali preposti al controllo e all'assicurazione di qualità dei dati devono garantire l'applicazione delle procedure per il corretto funzionamento degli strumenti di misura del PM10, del benzene e degli IPA e la garanzia di qualità dei dati.] (14)

(14) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

11. Trasmissione dei dati.

 

[I protocolli di misura adottati secondo quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 7 e i risultati dei rilevamenti trimestrali devono essere trasmessi al Ministero dell'ambiente - Servizio IAR e al Ministero della sanità - D.G. Servizi igiene pubblica.] (15)

(15) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

12. Programmi di intervento.

 

[Entro il 30 settembre 1995, sulla base dell'esame dei dati raccolti e delle indicazioni della Commissione istituita ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 1991, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, provvede con decreto alla individuazione degli schemi dei programmi di intervento per la prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici, polveri respirabili (PM10).] (16)

(16) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

13. Piani regionali e locali per la qualità dell'aria.

 

[Le valutazioni sullo stato degli inquinamenti causati da PM10, benzene e IPA - analisi delle cause e dei processi di diffusione, individuazione delle aree critiche - e le linee guida per gli interventi di prevenzione e gestione delle situazioni critiche devono essere inclusi nei Piani regionali e locali per la qualità dell'aria.] (17)

(17) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

 

Allegato I (20)

(20) Il testo è riportato in modifica alla tabella 1 del D.M. 15 aprile 1994. Allegato abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

Allegato II (21)

 

Definizioni

 

1. "Obiettivi di qualità": individuano il valore medio annuale di riferimento da raggiungere e rispettare a partire da una determinata data.

 

2. "Metodo di riferimento": il metodo di riferimento è una metodica già collaudata e che dà sufficienti garanzie di precisione e accuratezza ai fini degli obiettivi indicati dal decreto.

Qualora la metodica sia stata proposta a livello Comunitario, essa sarà accettata come metodo di riferimento.

L'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'istituto per l'inquinamento atmosferico del CNR, hanno il compito di fornire le raccomandazioni tecniche e tutte le informazioni utili alla buona realizzazione delle misure.

Agli Istituti è affidato anche il compito di collaborare alla progettazione e pianificazione delle attività di misurazione.

 

3. Metodo equivalente: il metodo equivalente è un metodo in grado di fornire la misura dell'inquinante considerato, confrontabile con il metodo di riferimento seguendo le norme di buona tecnica.

 

4. Criterio di equivalenza: insieme di procedure di misura, che comprendono l'elaborazione dei dati, in seguito ai quali è possibile assicurare che i risultati ottenuti dall'applicazione di un determinato metodo di misura siano confrontabili, entro scarti definiti, con quelli ottenibili utilizzando il metodo di riferimento per la misura dell'inquinante considerato.

(21) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

Allegato III (22)

 

Aree urbane

 

Le misurazioni prescritte nel presente decreto, hanno il duplice scopo di acquisire conoscenze in modo omogeneo e confrontabile e di ottenere gli elementi per mettere a punto una metodologia e una strategia di misura che possa essere estesa alle reti distribuite sul territorio nazionale.

A causa del carattere sperimentale e della complessità del prelievo e dell'analisi, è opportuno che in fase di prima applicazione esse vengano effettuate nelle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive.

A tale fine sono state individuate le aree urbane con una popolazione superiore a 150.000 abitanti:

Torino - Genova - Brescia - Milano - Padova - Venezia - Verona - Trieste - Bologna - Parma - Firenze - Livorno - Roma - Napoli - Bari - Foggia - Taranto - Reggio Calabria - Catania - Messina - Palermo - Siracusa - Cagliari

(22) Abrogato dall'art. 13 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 351 del 1999.

 

 

Allegato IV

 

Obiettivi di qualità per il PM10, il benzene, gli IPA con riferimento al benzo(a)pirene

 

 

PM10

benzene

benzo(a)pirene

Dal 1.1.1996 al 31.12.1996

Dal 1.1.1999

60 µg/mc

40 µg/mc

15 µg/mc

10 µg/mc

2,5 ng/mc

1 ng/mc

 

 

 

Allegato V omissis

 

Metodo di riferimento per la determinazione del materiale particolato come PM10 nell'atmosfera

 

 

Allegato VI omissis

 

Metodo di riferimento per la misura della concentrazione di benzene in atmosfera