Legge 4 novembre 1997, n. 413 |
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997 |
Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene. |
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e
di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1
per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti
commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal
1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di
cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto
superiore di sanita'.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine
e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette
sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori
provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per
il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui
al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici
totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie
e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti
le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare
i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute
dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi'
effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al
Parlamento mediante una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei
commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire
300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata.
Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti
sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento
di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento
delle emissioni di composti organici volatili.
Art. 3.
1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano,
fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali,
le di sposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni
di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso
i terminali, nelle operazioni di cari camento e scaricamento di cisterne mobili
presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di
deposito pres so le stazioni di servizio, secondo le moda lita' e il calendario
fissati dalla stessa diret tiva. Entro sessanta giorni dalla data di en trata
in vigore della presente legge il Mini stro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar tigianato, del lavoro e della
previdenza so ciale, dell'interno, dei trasporti e della navi gazione, della
sanita' e delle finanze, stabili sce, con proprio decreto, le norme tecniche
di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito
presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti
di deposi to presso le stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribu
zione delle benzine presso gli impianti nuo vi di distribuzione dei carburanti
devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine
presso gli impianti preesistenti di distribu zione dei carburanti deve essere
attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambien te, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sa nita', da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg ge, sono stabiliti
le modalita' ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al
comma 3. Il decreto e' emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari
che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere
del relativo schema.
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione
delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere
conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno,
dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate
le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero
dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' delle disposizioni del decreto di cui al comma
4 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni.
In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio
delle attivita' di distribuzione dei carburanti.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.