Legge 4 novembre 1997, n. 413

Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 1997

Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene.


Art. 1.
1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa e' triplicata.

Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente legge, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove appositi accordi di programma con le imprese presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi migliori relativi al tenore massimo di benzene ed al contenimento delle emissioni di composti organici volatili.

Art. 3.
1. I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vi gore della presente legge si applicano, fatte salve le normative vigenti in materia di emissioni dagli impianti industriali, le di sposizioni previste dalla direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relative al controllo del le emissioni di composti organici volatili negli impianti di deposito delle benzine presso i terminali, nelle operazioni di cari camento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali, nelle cisterne mobili, nel caricamento degli impianti di deposito pres so le stazioni di servizio, secondo le moda lita' e il calendario fissati dalla stessa diret tiva. Entro sessanta giorni dalla data di en trata in vigore della presente legge il Mini stro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar tigianato, del lavoro e della previdenza so ciale, dell'interno, dei trasporti e della navi gazione, della sanita' e delle finanze, stabili sce, con proprio decreto, le norme tecniche di cui alla citata direttiva 94/63/CE per l'adeguamento degli impianti di deposito presso i terminali, delle cisterne mobili e per il caricamento degli impianti di deposi to presso le stazioni di servizio.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le pompe di distribu zione delle benzine presso gli impianti nuo vi di distribuzione dei carburanti devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
3. Entro il 1 luglio 2000 l'intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribu zione dei carburanti deve essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.
4. Con decreto del Ministro dell'ambien te, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sa nita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg ge, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto e' emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema.
5. I dispositivi di recupero dei vapori di benzina nelle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi a quanto stabilito con il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le norme tecniche relative alle caratteristiche dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina dalle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti.
6. Ferme restando le disposizioni penali di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni per i depositi e per l'esercizio delle attivita' di distribuzione dei carburanti.

Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.