Decreto 21 aprile 1999, n. 163 |
Gazzetta ufficiale n.135 dell'11 giugno 1999 |
Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione |
Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della
sanità
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo
2, comma 14, circa le competenze del Ministero dell'ambiente e del Ministero
della sanità in merito alla
determinazione dei limiti massimi di
accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione agli
inquinanti;
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, ed in particolare
l'articolo 3, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'ambiente il compito di
stabilire, di concerto con il Ministro della sanità, i criteri ambientali e
sanitari per l'adozione delle misure di limitazione della circolazione ai fini
della prevenzione atmosferico;
Vista la direttiva europea 94/63/CEE, in
materia di controllo delle emissioni dei composti organici volatili;
Vista la
direttiva europea 96/62/CEE, in materia di tutela della qualità
dell'aria;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145
del 28 maggio 1983, in
merito agli standard di qualità dell'aria e del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in merito ai valori limite
ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria in
ambiente esterno ed i
relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
Visti i propri
decreti in data 20 maggio 1991, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
31 maggio 1991, in merito ai criteri per il controllo dell'inquinamento
atmosferico ed alla realizzazione dei piani di risanamento della qualità
dell'aria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992, recante l'atto di
indirizzo e
coordinamento in materia di inquinamento urbano;
Visto il
proprio decreto 25 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del
13 dicembre 1994, che aggiorna i limiti di concentrazione ed i limiti
di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane,
e stabilisce gli obiettivi di qualità dell'aria per la frazione delle particelle
sospese PM10, per il
benzene e per gli idrocarburi policiclici
aromatici;
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
Nuovo codice della strada e il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 5 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 7 marzo 1996, in materia di verifica dei
gas di scarico degli autoveicoli
in circolazione;
Vista la direttiva 91/441/CEE, in materia di emissioni
inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dell'ambiente 28
dicembre 1991;
Vista la direttiva 94/12/CEE, in materia di emissioni
inquinanti dagli autoveicoli, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
del 29 febbraio 1996;
Vista la direttiva 93/59/CEE, in materia di emissioni
inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti del 4 settembre 1995;
Vista la direttiva 96/69/CE, in materia
di emissioni inquinanti dai veicoli commerciali leggeri, recepita con decreto
del Ministro dei trasporti del 14 novembre 1997;
Vista la direttiva
91/542/CE, in materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il
trasporto delle persone e delle merci, recepita con decreto del
Ministro
dell'ambiente del 23 marzo 1992;
Vista la direttiva 96/1/CE, in
materia di emissioni inquinanti dai veicoli pesanti per il trasporto delle
persone e delle merci, recepita con decreto del Ministro dei
trasporti del 27
marzo 1997;
Vista la direttiva 97/24/CE, relativa fra l'altro alle emissioni
inquinanti dei motoveicoli e ciclomotori;
Vista la direttiva del Ministero
dei lavori pubblici 7 luglio 1998, concernente il controllo dei gas di scarico
dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera b), del
nuovo codice della strada;
Visto il proprio decreto 27 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, concernente la mobilità
sostenibile nelle aree urbane;
Considerato che i dati raccolti annualmente
nelle aree urbane di cui al proprio decreto 25 novembre 1994, allegato III,
mettono in evidenza situazioni critiche in
relazione alle concentrazioni
atmosferiche di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e particelle
sospese;
Considerata la pericolosità per l'ambiente e per la salute delle
popolazioni determinata dalla presenza e persistenza delle sostanze inquinanti
sopracitate nell'aria delle
città;
Considerato che le sorgenti mobili sono
le sorgenti inquinanti primarie di composti organici volatili, inclusi benzene e
idrocarburi policiclici aromatici, di particelle
sospese, di ossidi di azoto
e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella
generazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota del 23 marzo 1999;
Emana il seguente
regolamento:
Articolo 1
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 novembre
1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci
adottano le misure di
limitazione della circolazione di cui all'articolo 7,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2.
I comuni individuati all'allegato III del decreto 25 novembre 1994, ovvero i
comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e
l'entità
delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli
di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto,
nonché gli altri comuni individuati dalle regioni nei piani di risanamento di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, o da loro stralci o ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di
inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 9 del
decreto 20 maggio 1991 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
3. Quale misura
preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei
centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato
il
controllo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio
1996.
Articolo 2
1. Al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, i sindaci
dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi del supporto tecnico
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e Azienta unità
sanitaria locale (AUSL):
a) entro un mese dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, provvedono all'effettuazione di una valutazione preliminare
della qualità dell'aria del territorio
comunale con l'indicazione delle aree
maggiormente interessate dall'inquinamento e della popolazione in esse presente,
secondo le indicazioni di cui all'allegato 1 al
presente decreto;
b) al
termine di ogni anno solare, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno
successivo, provvedono alla predisposizione di un rapporto secondo le
indicazioni di cui all'allegato 2 al presente decreto.
2. I sindaci di cui
all'articolo 1, comma 2, assicurano la diffusione al pubblico della valutazione
preliminare e del rapporto annuale di cui al comma 1 e ne inviano
copia al
Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.
Articolo 3
1. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base della
valutazione di cui all'articolo 2, comma 1, in fase di prima applicazione e
successivamente entro
il 1 febbraio di ogni anno, sulla base del rapporto
annuale di cui allo stesso articolo 2, comma 1, dispongono le misure
programmate, permanenti o periodiche, di
limitazione o divieto della
circolazione ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, secondo
quanto indicato dal successivo articolo 4.
2. Le misure di cui al precedente
comma devono essere adottate in zone del centro abitato per ridurre i livelli di
inquinamento nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e,
successivamente, dal rapporto annuale, sulla qualità dell'aria, in cui sia
dimostrato il superamento, anche per un solo inquinante, del valore obbiettivo
di qualità di cui all'allegato IV del decreto del Ministro dell'ambiente 25
novembre 1994. Le zone del centro abitato in cui vengono applicate le misure
devono essere di
estensione tale da coinvolgere le sorgenti di emissione
significativamente correlate con le concentrazioni rilevate nell'area di
superamento tenendo conto della esigenza di non determinare situazioni critiche
in altre aree.
3. Ove la valutazione preliminare e successivamente, il
rapporto annuale sulla qualità dell'aria individui aree in cui si verificano
nell'arco dell'anno superamenti
significativi e frequenti dei livelli di
attenzione di cui all'allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 25
novembre 1994, i sindaci adottano le misure di limitazione
della circolazione
di cui ai commi 1 nelle zone di cui al comma 2 applicando criteri analoghi a
quelli indicati nel comma 2 e nell'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7.
4. Le
misure di cui ai precedenti commi, sono inserite, a cura della provincia e della
regione, nel piano di intervento operativo di cui all'articolo 9, del decreto
20
maggio 1991 e nei piani di risanamento della qualità dell'aria di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto 24 maggio 1988, n. 203.
5. Le misure di
cui al comma 1 hanno efficacia, almeno annuale, e possono essere modificate nel
corso dell'anno sulla base delle previsioni di miglioramento, ovvero
di
peggioramento, dello stato della qualità dell'aria in relazione ai dati raccolti
in un periodo rappresentativo.
6. Qualora non siano disponibili i dati
necessari alla valutazione preliminare ovvero qualora la valutazione preliminare
non venga predisposta in tempo utile, in fase di
prima attuazione i sindaci,
sentite l'ARPA e l'AUSL, adottano comunque, in via precauzionale, le misure di
cui al comma 1 nelle zone a maggiore congestione di
traffico.
Articolo 4
1. Quando il valore medio annuo di concentrazione del benzene in atmosfera,
nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e, successivamente, dal
rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la
limitazione della circolazione dei veicoli a motore ad accensione
comandata nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione contribuiscono ai
livelli di inquinamenti rilevati nell'area di superamento. La limitazione può
essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per fasce orarie,
giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla base delle
valutazioni di cui agli allegati 1 e 2.
2. Il sindaco può consentire la
circolazione delle tipologie di veicoli a motore ad accensione comandata, di cui
all'allegato 3, punto 1, nel caso che il loro contributo, in termini di
emissioni di benzene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di
qualità.
3. Quando il valore medio annuo di concentrazione degli idrocarburi
policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a) pirene, in atmosfera, nelle
aree individuate dalla valutazione preliminare e successivamente, dal rapporto
annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore obbiettivo di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il sindaco dispone la
limitazione della circolazione dei veicoli a motore nelle zone dove le sorgenti
mobili di emissione contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area
di superamento. La limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero
articolata per fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi
dell'anno sulla base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco
può consentire la circolazione delle tipologie di veicoli a motore, indicate
nell'allegato 3, punto 2, nel caso che il loro contributo, in termini di
emissioni di idrocarburi policiclici aromatici, con riferimento al benzo(a)
pirene, risulti compatibile col raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
4.
Quando il valore medio annuo rilevato per le particelle sospese PM10 in
atmosfera, nelle aree individuate dalla valutazione preliminare e
successivamente, dal rapporto annuale sulla qualità dell'aria, supera il valore
obbiettivo di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, il
sindaco dispone la limitazione della circolazione degli autoveicoli azionati da
motore a accensione spontanea nelle zone dove le sorgenti mobili di emissione
contribuiscono ai livelli di inquinamento rilevati nell'area di superamento. La
limitazione può essere disposta in maniera permanente, ovvero articolata per
fasce orarie, giornaliere, settimanali o per particolari periodi dell'anno sulla
base delle valutazioni di cui agli allegati 1 e 2. Il sindaco può consentire la
circolazione delle tipologie di veicoli azionati da motore ad accensione
spontanea, indicate nell'allegato 3, punto 3, nel caso che il loro contributo,
in termini di emissioni di particelle sospese PM10, risulti compatibile col
raggiungimento dell'obbiettivo di qualità.
5. Sono esentati dalle misure di
limitazione della circolazione i mezzi di emergenza, per la sicurezza pubblica e
di pubblica utilità, i mezzi adibiti al servizio di portatori di
handicap, gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori elettrici, nonché gli
autoveicoli ibridi (dotati di motori elettrici e di un motore termico) e gli
autoveicoli a minimo impatto ambientale che saranno individuati ai fini
dell'attuazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo
1998.
6. Per le zone dove vengono adottate le misure di limitazione della
circolazione, devono essere predisposte o rafforzate adeguate alternative
trasportistiche che assicurino il soddisfacimento della domanda di mobilità
delle merci e delle persone tramite veicoli a ridotte emissioni inquinanti. A
tal fine i sindaci stipulano appositi accordi di programma con le aziende
esercenti servizi di trasporto pubblico locale per il conseguimento di
significative riduzioni delle emissioni inquinanti dei mezzi pubblici da
realizzare tramite l'utilizzazione di carburanti alternativi e il rinnovo del
parco veicolare.
7. Per l'attivazione dei provvedimenti di limitazione della
circolazione, i sindaci adottano misure adeguate per l'individuazione delle
diverse tipologie di autoveicoli indicate nel decreto ai fini del controllo
delle stesse.
Articolo 5
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto 25 novembre 1994, è sostituito dal
seguente:
" 2. Al fine della valutazione del valore medio annuale della
concentrazione di IPA, le misure devono essere effettuate in modo discontinuo
secondo quanto riportato
nell'allegato VII.".
Articolo 6
1. Il decreto 23 ottobre 1998, recante l'individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260
del 6 novembre 1998, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di
farlo osservare.
Allegato 1 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria
1. La valutazione preliminare è finalizzata alla definizione, relativamente
agli inquinanti normati, dello stato della qualità dell'aria nel territorio
comunale al 1998, sulla base delle informazioni fornite dalle reti di
rilevamento e dalle campagne di misura, effettuate anche mediante mezzi mobili,
campionatori passivi o attivi, o altro idoneo sistema di rilevamento, nonché
dall'inventario delle sorgenti emissive, stazionarie e mobili, e dall'impiego di
modelli certificati da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche
riconosciute dai Governi a livello nazionale o internazionale o validati secondo
procedure documentate.
2. In via generale, viene seguita la seguente
procedura:
a) organizzare i dati di misura relativi a rilevamenti da stazioni
fisse o da campagne di misura e i dati metereologici disponibili;
b)
integrare, se necessario, con ulteriori misurazioni i dati sub a);
c)
redigere un inventario delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e
temporale;
d) se necessario integrare, tramite l'uso di modelli le
misurazione sub a) e b) con i dati sub c) per valutare la distribuzione delle
concentrazioni di inquinanti;
e) presentare i risultati ottenuti dalla
valutazione in forma di mappe del territorio comunale in cui vengano individuate
le aree in cui sono superati o sono a rischio di
superamento i livelli di
attenzione e di allarme e gli obiettivi di qualità dell'aria;
f) effettuare
una valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle sorgenti di
emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) sulla base delle
valutazioni effettuate sub e) e f), individuare le aree in cui dovranno essere
ridotti i livelli di inquinamento e le zone dei centri abitati che
dovranno
essere soggette a tal fine a misure di limitazione della
circolazione dei veicoli a motore;
h) stabilire le prime misure di
prevenzione finalizzate alla riduzione delle emissioni dalle sorgenti
stazionarie e mobili.
Allegato 2 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria
Il rapporto annuale costituisce lo strumento di valutazione dello stato della
qualità dell'aria nel territorio comunale, per gli inquinanti normati, e di
informazione sulle
misure di prevenzione già adottate, sui risultati ottenuti
e su quelli previsti sulla base delle misure programmate.
Il rapporto
contiene:
a) un quadro dei dati raccolti nel corso dell'anno mediante i
sistemi di rilevamento e le campagne di misura effettuate;
b) l'inventario
aggiornato delle emissioni disaggregato per aree e per tipologie di
sorgenti;
c) le informazioni sull'andamento dei parametri
meteoclimatici;
d) le mappe della concentrazione degli inquinanti in
relazione al loro andamento nel corso dell'anno ottenute integrando
eventualmente le misure con le simulazioni modellistiche;
e) la valutazione
della qualità dell'aria e dei fattori meteoclimatici ed antropici
coinvolti;
f) la valutazione dell'estensione delle aree interessate, delle
sorgenti di emissione e della popolazione ivi presente coinvolta;
g) le
misure di prevenzione attuate ed un'analisi critica dei risultati conseguiti in
termini di riduzione delle emissioni e di miglioramento della qualità dell'aria
con particolare riferimento alle zone oggetto dei provvedimenti di cui all'art.
1 ed a quelle che comunque possono avere subito effetti negativi in conseguenza
di detti provvedimenti (es. aree limitrofe);
h) i programmi di rilevazione
per l'anno successivo;
i) sulla base delle valutazioni effettuate sub d), e),
f) e g), l'individuazione delle aree in cui dovranno essere ridotti i livelli di
inquinamento e le zone dei centri abitati che dovranno essere soggette a tal
fine a misure di limitazione della circolazione dei veicoli a motore.
Allegato 3 - Tipologie dei veicoli per i quali può essere consentita la circolazione
N. 1. - Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai sensi della
direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai valori di
emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE.
N. 2. - Autoveicoli di tipo
omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE;
autoveicoli di tipo omologato
ai sensi della direttiva 94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi
della direttiva 93/59/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della
direttiva 96/69/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori di tipo non omologato ai
sensi della direttiva 97/24/CE;
motoveicoli e/o ciclomotori conformi ai
valori di emissione del cap. 5 della direttiva 97/24/CE;
autoveicoli
destinati al trasporto delle merci o delle persone di massa massima superiore
alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva
91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I, tabella
6.2.1, lettera A), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al trasporto
delle merci e delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di
emissione di cui all'allegato I, tabella 6.2.1, lettera B), della stessa
direttiva;
autoveicoli destinati al servizio pubblico di linea per il
trasporto delle persone di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate.
N. 3.
- Autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
94/12/CEE;
autoveicoli di tipo omologato ai sensi della direttiva
96/69/CE;
autoveicoli destinati al trasporto delle merci o delle persone di
massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 91/542/CEE
conformi ai valori di emissione di cui all'allegato I,
tabella 6.2.1, lettera B), della stessa direttiva;
autoveicoli destinati al
servizio pubblico di linea per il trasporto di persone di massa massima
superiore alle 3,5 tonnellate.