D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 |
Pubblicato nella G.U. 16 giugno 1988, n. 140, S.O. |
Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, numero 183 |
Il Presidente della Repubblica,
visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari;
viste le direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, tutte indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n.
183;
considerato che in data 6 maggio 1988, ai termini dell'art.15 della
citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme
attuative delle direttive indicate nel predetto elenco C è stato inviato lo
schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 1988;
sulla proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, dell'ambiente e per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali;
emana il seguente decreto:
Art.1
1. Il presente decreto detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai
fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio
nazionale.
2. Sono sottoposti alla disciplina del presente decreto:
a)
tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissione nell'atmosfera;
b) le
caratteristiche merceologiche dei combustibili ed il loro impiego;
c) i
valori limite ed i valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente
esterno ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazione;
d) i
limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi
e valutazione.
Art.2
Ai fini del presente decreto si intende per:
1. Inquinamento atmosferico:
ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria
atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità
e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di
salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o
indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli
altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli
ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati.
2. Valori limite di
qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti
massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno.
3.
Valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti di
esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno destinati:
a) alla
prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione
dell'ambiente;
b) a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di
zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una
particolare tutela della qualità dell'aria.
4. Emissione: qualsiasi sostanza
solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto,
che possa produrre inquinamento atmosferico.
5. Linee guida per il
contenimento delle emissioni: criteri in linea con l'evoluzione tecnica messi a
punto relativamente a settori industriali contenenti indicazioni su:
a) cicli
tecnologici;
b) migliore tecnologia disponibile relativamente ai sistemi del
contenimento delle emissioni;
c) fattori di emissione con e senza
l'applicazione della migliore tecnologia disponibile per il contenimento delle
emissioni.
Sulla base dei predetti criteri sono individuati i valori minimi e
massimi di emissione.
6. Fattore di emissione: la quantità di sostanza
inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua
globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa
inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata,
o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in
esame.
7. Migliore tecnologia disponibile: sistema tecnologico adeguatamente
verificato e
sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione
delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e
dell'ambiente, sempreché l'applicazione di tali misure non comporti costi
eccessivi.
8. Valore limite di emissione: la concentrazione e/o la massa di
sostanze inquinanti nella emissione degli impianti in un dato intervallo di
tempo che non devono essere superate.
9. Impianto: lo stabilimento o altro
impianto fisso che serva per usi industriali o di pubblica utilità e possa
provocare inquinamento atmosferico, ad esclusione di quelli destinati alla
difesa nazionale.
10. Impianto esistente: un impianto che sia in funzione,
costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art.3
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i
valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, validi su tutto il
territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i
valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e
valutazione degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per
l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali
per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del
presente decreto (1).
3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di
cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.
4.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
provvede:
a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali
per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle
esperienze regionali già acquisite;
b) a redigere il piano nazionale di
tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica
della loro compatibilità;
c) ad individuare, sentite le Regioni interessate,
zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior
inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche
ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di
qualità dell'aria più restrittivi;
d) a predisporre i criteri per la raccolta
dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di
rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità
dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle
regioni;
e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di
emissione e al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle
Regioni.
Art.4
1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico spetta alle Regioni, che la esercitano nell'ambito
dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In
particolare è di competenza delle Regioni:
a) la formulazione dei piani di
rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio,
nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
b) la fissazione di
valori limite di qualità dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori
guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per
zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la
fissazione dei valori di qualità dell'aria coincidenti o compresi nei valori
guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate, nelle quali è necessario assicurare una speciale
protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di
impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle
linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza
di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il più elevato
dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri
sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente
inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani
di cui al punto a), di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori
minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonché per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di
esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario
regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla
qualità dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, per
i fini indicati all'art.3, comma 4, lettera d).
Art.5
1. È di competenza delle Province la redazione e tenuta dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, redatto sulla base dei criteri individuati dalle autorità statali competenti ed attuato secondo le indicazioni organizzative della Regione.
Art.6
1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle
autorizzazioni da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, e fatte
salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto
deve essere presentata domanda di autorizzazione alla Regione o alla Provincia
autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il
ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la
quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime
degli impianti.
2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere
trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonché allegata alla domanda di concessione
edilizia rivolta al Sindaco.
Art.7
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione la Regione accerta:
a) che
siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico;
b) che l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai
limiti consentiti.
2. La Regione si pronuncia sulla domanda, sentito il
Comune o i Comuni ove è localizzato l'impianto, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda stessa, ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare
il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla
presentazione di dette modifiche; decorsi inutilmente tali termini,
l'interessato, entro i successivi sessanta giorni, ha facoltà di richiedere al
Ministro dell'ambiente di provvedere sulla domanda, notificando tale istanza
alla Regione. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede entro i successivi
trenta giorni.
3. L'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la
qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il
termine per la messa a regime degli impianti.
4. Il Sindaco è tenuto ad
esprimere il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta della
Regione.
5. La Regione, contestualmente al rilascio del provvedimento
autorizzatorio, comunica alle autorità competenti e all'impresa la periodicità e
la tipologia dei controlli comunque necessari.
Art.8
1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Regione e al Sindaco del
Comune o dei Comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata
per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Regione e ai
Comuni interessati i dati relativi alle emissioni effettuate da tale data per un
periodo continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data
indicata per la messa a regime dell'impianto, la Regione deve accertare la
regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento,
nonché il rispetto dei valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i
limiti indicati nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per
riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti
prescritti.
Art.9
1. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare
all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle
emissioni.
Art.10
1. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla
diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità;
b) alla diffida e contestuale sospensione della attività
autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo
per la salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla
chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte
con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per la salute e/o per l'ambiente.
Art.11
1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
Art.12
1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla Regione o alla Provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art.13, comma 1 (2).
Art.13
1. La Regione, tenuto conto, oltre che dello stato dell'ambiente atmosferico
e dei piani di risanamento, anche delle caratteristiche tecniche degli impianti,
del tasso di utilizzazione e della durata della vita residua degli impianti,
della qualità e quantità delle sostanze inquinanti contenute nelle emissioni,
degli oneri economici derivanti dall'applicazione della migliore tecnologia
disponibile, autorizza in via provvisoria la continuazione delle emissioni
stabilendo le prescrizioni sui tempi e modi di adeguamento.
2. L'autorità
competente provvede sulla domanda nel termine di centoventi giorni dalla data di
ricevimento della medesima.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma
2, salve le responsabilità delle autorità competenti, l'impresa è comunque
tenuta a realizzare il progetto di adeguamento nei termini e nei modi indicati
nella domanda e a rispettare il più elevato dei valori di emissione definito
nelle linee guida di cui all'art.3, comma 2, ovvero i valori limite fissati
dalle Regioni (3).
4. L'autorizzazione definitiva è concessa previo
accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
provvisoria, ovvero nell'ipotesi di cui al comma 3, salve le prescrizioni
integrative, previo accertamento della realizzazione del progetto di adeguamento
delle emissioni presentato dall'impresa a corredo della domanda di
autorizzazione.
5. Sino alla data del rilascio dell'autorizzazione definitiva
devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un peggioramento,
anche temporaneo, delle emissioni.
Art.14
1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 e 11 si applicano anche agli
impianti esistenti.
2. L'autorità competente esercita i poteri di cui
all'art.10, anche nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'art.13,
comma 3.
Art.15
1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione:
a) la modifica sostanziale
dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle
emissioni inquinanti;
b) il trasferimento dell'impianto in altra
località.
Art.16
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti, ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, le caratteristiche dei combustibili destinati ad essere utilizzati negli impianti in relazione alle finalità e ai contenuti del presente decreto.
Art.17
1. L'Articolo 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle
raffinerie di oli minerali.
2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro
della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni
vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono
rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità,
sentita la Regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico
nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in
deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito
del piano medesimo (4).
3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla
Regione e al Sindaco del Comune interessato.
4. Le misure previste
dall'Articolo 8, comma 3, secondo periodo, e dell'Articolo 10 sono adottate, a
seguito di rapporto della Regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità.
5. Con la procedura prevista dal comma
4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'Articolo 13, commi 1, 2 e 4.
Art.18
1. Le domande di autorizzazione ed i provvedimenti delle competenti autorità sono messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art.14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art.19
1. L'approvazione dei progetti di impianti industriali e le autorizzazioni all'esercizio degli impianti stessi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, sono sostituite dalle autorizzazioni stabilite dal presente decreto.
Art.20
1. La tabella A dell'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, è modificata, per quanto riguarda il biossido di zolfo ed il biossido di azoto, dalla tabella di cui all'allegato I, che si applica su tutto il territorio nazionale.
Art.21
1. Per i fini indicati nel presente decreto, sono fissati i valori guida di qualità dell'aria per il biossido di zolfo, le particelle sospese ed il biossido di azoto riportati nell'allegato II.
Art.22
1. I metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo
1983, relativi alla determinazione delle concentrazioni del biossido di zolfo,
appendice 3, e del biossido di azoto, appendice 4, sono, rispettivamente,
sostituiti dai metodi riportati nelle appendici 3 e 4 dell'allegato III.
2.
Ai metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti
nell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 1983, è aggiunta l'appendice 12 concernente il metodo per la
determinazione dell'indice di fumo nero riportato nell'allegato III.
3. I
metodi di prelievo ed analisi degli inquinanti dell'aria contenuti nell'allegato
II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983,
relativi alla determinazione del materiale particellare in sospensione
nell'aria, appendice 2, ed alla determinazione del piombo, appendice 5, sono
modificati ed integrati dall'allegato IV.
Art.23
1. Al fine di verificare la corrispondenza di dati rilevati con il metodo gravimetrico e con il metodo dei fumi neri per la determinazione delle concentrazioni di particelle sospese nell'aria, le Regioni devono effettuare, in una serie di stazioni rappresentative, misurazioni parallele con i due metodi e trasmettere i risultati, ogni sei mesi, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.
Art.24
1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione,
ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata,
ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, è punito con la pena
dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni (5).
2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza
averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità
competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due
milioni.
3. Chi omette di comunicare alla Regione, nel termine con
riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a
partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino
a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.
4. Chi, nell'esercizio di un
nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte
dalla autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.
5. Alla
pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non
rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa
statale e regionale.
6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre
la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di
emissione determina il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.
Art.25
1. Chi, esercitando un impianto esistente, non presenta alle autorità
competenti, ai sensi dell'art.12, la domanda di autorizzazione nel termine
prescritto, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Chi, nel caso previsto dal comma 1,
non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorità
competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, ovvero non realizza il
progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella
domanda di autorizzazione, è punito con l'arresto sino ad un anno o con
l'ammenda sino a lire due milioni.
3. Alla pena prevista dal comma 2 soggiace
chi nell'esercizio di un impianto esistente non rispetta i valori di emissione
stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale.
4. Nei casi
previsti dai commi 2 e 3 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno
se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei
valori limite di qualità dell'aria.
5. È sottoposto alla pena dell'arresto da
due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a due milioni chi
continua l'esercizio dell'impianto esistente con autorizzazione sospesa,
rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto (6).
6.
Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione
prescritta dall'art.13 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o
con l'ammenda sino a lire due milioni, e, nel secondo, con l'arresto sino a due
anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni (7).
7. Chi
contravviene all'obbligo previsto nel comma 5 dell'art.13 è punito con la pena
dell'arresto sino ad un anno o dell'ammenda sino a lire due milioni.
Art.26
1. I titolari degli impianti che non utilizzano i combustibili conformi alle prescrizioni che saranno adottate ai sensi dell'art.16 sono puniti con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
ALLEGATO I
Valori limite della
qualità dell'aria
Inquinante | Valori limite |
Periodo di riferimento |
Biossido di zolfo SO2 |
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno: 80 µg/m3 |
1° aprile/31 marzo |
Idem |
98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: 250 µg/m3 (*) |
1° aprile/31 marzo |
Idem |
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno: 130 µg/m3 |
1° ottobre/31 marzo |
Biossido di azoto NO2 |
98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 200 µg/m3 (*) |
1° gennaio/31 dicembre |
(*) Si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi; inoltre si deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti. |
NOTA 1
Per il riconoscimento della validità del calcolo del 98°
percentile, è necessario che il 75° dei valori possibili sia disponibile ed
uniformemente ripartito, se possibile, sull'intero anno considerato per il luogo
di misurazione preso in esame.
Se, per certi luoghi, i valori misurati non
fossero disponibili per un periodo superiore a 10 giorni, lo si dovrà precisare
nell'indicare il percentile calcolato. Il calcolo del 98° percentile in base ai
valori rilevati durante l'anno va eseguito a partire dai valori effettivamente
misurati.
I valori misurati vengono arrotondati al µg/m3 più vicino. Tutti i
valori sono riportati in un elenco compilato in ordine crescente per ogni
luogo:
X1 £ X2 £ X3......KK £ X......XN-1 £ XN
Il 98° percentile è il
valore dell'elemento di ordine K per quale K viene calcolato mediante la
seguente formula:
K = (q × n)
dove q è uguale a 0,98 per il 98° percentile
e a 0,50 per il 50° percentile, N essendo il numero dei valori effettivamente
misurati.Il valore di (q × N) viene arrotondato al numero intero più vicino.
Qualora gli strumenti di misura non permettano ancora di fornire valori discreti
ma forniscano solo classi di valori superiori a 1 × 30 µg/m3 si utilizzerà per
il calcolo del percentile una interpolazione, a condizione che la formula di
interpolazione sia accettata dalla Commissione delle C.E. e che le classi di
valori non siano superiori a 10 × 30 µg/m3.
Questa deroga temporanea è valida
solo per gli strumenti attualmente installati, per una durata non superiore alla
durata di vita delle attrezzature in questione, ed è in ogni caso limitata al 31
marzo 1995.
NOTA 2
1. La misurazione delle concentrazioni di biossido di azoto
nell'ambiente ha lo scopo di valutare nel modo più caratteristico possibile il
rilascio individuale per quanto concerne l'esposizione al di là del valore
limite; i punti di misurazione dovrebbero pertanto essere scelti, possibilmente,
tra i luoghi in cui tale rischio può essere il più elevato.
A tal fine vanno
presi in considerazione due casi distinti:
1.1. Le aree prevalentemente
soggette all'inquinamento dovuto agli autoveicoli e quindi limitate alle
vicinanze di strade con intensa circolazione;
1.2. Le aree più estese in cui
gli scarichi provenienti da fonti fisse costituiscono a loro volta in maniera
sostanziale all'inquinamento.
2. Nel caso 1.1, i punti di misurazione
dovrebbero venire scelti: in modo da coprire gli esempi dei principali tipi di
aree prevalentemente influenzate dall'inquinamento dovuto agli autoveicoli,
soprattutto le strade anguste, con intensa circolazione e i principali incroci;
in modo da essere, per quanto possibile, quelli in cui le concentrazioni in
biossido di azoto, quali sono specificate al punto 1, sono considerate tra le
più elevate.
3. Nel fissare il numero di stazioni da installare per quanto
riguarda le aree determinate al punto 12 si deve tenere conto: dell'estensione
dell'area inquinata; dell'eterogeneità della distribuzione dell'inquinamento
nello spazio. La scelta dei luoghi non dovrebbe escludere le strade anguste con
intensa circolazione e i principali incroci quali sono definiti al punto 2,
qualora vi sia un rischio di superamento del valore limite dovuto ad un
inquinamento sostanziale proveniente da fonti fisse di combustione.
4. La
lettura finale degli strumenti deve rendere possibile il calcolo della media
oraria.
ALLEGATO
II
Valori guida di qualità dell'aria
Inquinante | Valore guida | Periodo di riferimento |
Biossido di zolfo SO2 | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µg/m3 | 1° aprile/31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da 100 a 150 µg/m3 | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno |
Biossido di azoto NO | 250° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 50 µg/m3 | 1° aprile/31 dicembre |
Idem | 98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno: 135 µg/m3 | 1° gennaio/31 dicembre |
Particelle sospese (misurate con il metodo dei fumi neri) | Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno: da 40 a 60 µg fumo nero equivalente/m3 | 1° aprile/31 marzo |
Idem | Valore medio delle 24 ore: da l00 a 150 µg fumo nero equivalente/m3 | dalle 00 alle 24 di ciascun giorno |
Anche per i valori guida valgono le note 1 e 2 dell'allegato I.
ALLEGATO III
Metodi di prelievo e di analisi degli inquinanti dell'aria
Il testo del presente allegato è riportato in modifica al DPCM 28/03/83 alle appendici 3, 4 e 12 dell'allegato II.
ALLEGATO IV
Modifiche ed integrazioni ai metodi di prelievo e di analisi
degli inquinanti dell'aria riportati nelle appendici 2 e 5 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983
A. DETERMINAZIONE DEL PIOMBO
1. Filtro.
Il filtro deve avere un'efficacia di raccolta non
inferiore al 99% per tutte le particelle di diametro aerodinamico medio di 0,3
µm alla velocità nominale usata nel campionamento.
2. Efficienza del
campionatore.
L'efficienza del campionatore è determinata dal rapporto tra la
concentrazione in massa di particelle nell'aria raccolta dal filtro e la
concentrazione nell'atmosfera. L'efficienza di un campionatore non dev'essere
inferiore ai valori indicati nella seguente tabella e deve essere indipendente
alla direzione del vento. Efficienze minime accettabili (%) per un
campionatore:
Velocità del vento |
Dimensioni delle particelle (diametro aerodinamico) | |
5 µm |
10 µm | |
2 ms - 1
4 ms - 1 6 ms - 1 |
95
95 85 |
65
60 40 |
3. Flusso di aspirazione del campionamento.
Il flusso di
aspirazione del campionamento dev'essere mantenuto costante per tutto il periodo
di campionamento entro i limiti di 5% del valore nominale.4. Ubicazione.
Le
stazioni di campionamento (o campionatori) devono essere collocate, per quanto
possibile, in modo tale da essere rappresentative delle zone in cui vanno
effettuate le misurazioni.
5. Funzionamento.
Il campionamento deve essere
ininterrotto, anche se sono consentite pause quotidiane o settimanali di pochi
minuti per permettere il cambio dei filtri. Un valore medio annuo calcolato è
valido soltanto se saranno stati effettuati campionamenti per un minimo di
quindici giorni lavorativi in ciascun mese, nella misura del possibile ripartiti
in maniera equa sul periodo esaminato. Il valore annuo è calcolato dividendo la
somma dei valori giornalieri validi per il numero dei giorni durante i quali
sono stati ottenuti valori validi.
6. Metodo di analisi di riferimento.
Il
metodo di analisi di riferimento è la spettrometria per assorbimento atomico in
cui l'errore analitico della determinazione del piombo nelle particelle raccolte
sia inferiore ad un valore equivalente di una concentrazione atmosferica di 0,1
µg m3 di piombo (5% del valore limite di 2 µg m3). Questo errore analitico
dovrebbe essere mantenuto nell'ambito della gamma specificata da una frequenza
di calibrazione appropriata.
B. DETERMINAZIONE DEL MATERIALE PARTICELLARE IN SOSPENSIONE NELL'ARIA
Metodo di campionamento.
1. Le particelle in sospensione
vengono raccolte su un filtro a membrana o in fibra di vetro.
2.
L'apparecchiatura di campionamento consta di:un filtro,un supporto di
filtrazione,una pompa,un contatore volumetrico.
3. L'apparecchiatura di
campionamento non comprende alcun sistema di frazionamento delle
particelle.
4. La durata del campionamento è di 24 ore.
5. Il filtro deve
essere protetto dalla sedimentazione diretta delle particelle e dall'influsso
diretto delle condizioni atmosferiche.
6. L'efficienza dei filtri deve essere
superiore al 99% per le particelle aventi un diametro aerodinamico di 0,3
m.
7. La velocità dell'aria alla superficie del filtro deve essere compresa
fra 33 e 55 cm/sec. La diminuzione della velocità nel periodo di campionamento
non deve essere superiore al 5% se si utilizzano filtri in fibra di vetro e al
25% se si utilizzano filtri a membrana.
8. Il numero di campionamenti durante
l'anno è di almeno 100, ripartiti uniformemente durante tale periodo.
Metodo di analisi.
a. L'analisi è fatta per pesata.
b.l.
I filtri a membrana devono essere condizionati, prima e dopo il campionamento,
mantenendoli per almeno due ore a una temperatura costante compresa fra 90 e 100
°C e mettendoli poi per altre due ore in un essicatore, prima di procedere alla
pesata.
b.2. I filtri di fibra di vetro devono essere condizionati, prima e
dopo il campionamento, mantenendoli per 24 ore in un'atmosfera controllata a una
temperatura di 20 °C, con un'umidità relativa del 50%, prima di procedere alla
pesata.
(1) Vedi, anche, l'art.6 del D.L. 30 giugno 1989 n. 245.
(2)
Per la proroga di 30 giorni del termine, vedi l'art.6 del D.L. 30 giugno 1989 n.
245.
(3) Per la proroga di 30 giorni del termine, vedi l'art.6 del D.L. 30
giugno 1989 n. 245.
(4) Vedi, anche, l'art.14 del D.P.R.18 aprile 1994 n.
420.
(5) La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 15 luglio 1997, n.
234 (G.U. 23 luglio 1997, n. 30, S.S.), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 dell'art. 24 nella parte in cui stabilisce, per le
violazioni ivi previste e punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e
dell'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000" anziché "la pena dell'arresto da
due mesi a due anni o dell'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
(6) La
Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno - 15 luglio 1997, n. 234 (G.U. 23
luglio 1997, n. 30, S.S.) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma
5 dell'art.25 nella parte in cui stabilisce, per le violazioni previste e
punite, "la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire
500.000 a lire 2.000.000" anziché "la pena dell'arresto da due mesi a due anni o
dell'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000".
7) La Corte Costituzionale,
con sentenza 13-22 aprile 1992, n. 185 (G.U. S.S.29 aprile 1992, n. 18), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.25, sesto comma,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e all'inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art.15 della legge 16 aprile 1987, numero
183, nella parte in cui fa riferimento alla "autorizzazione prescritta
dall'art.13" anziché alla "autorizzazione prescritta
dall'art.15".